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La storia dell'OdC e del Servizio Civile Volontario

Premessa

La Costituzione Italiana, approvata nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, stabilisce all'art. 52 che "La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge", senza prevedere alcuna possibilità di obiettare.

La parola "obiezione" deriva dal latino "obicere", che significa contrapposizione, rifiuto; l'obiezione di coscienza è infatti il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell'autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L'obiettore di coscienza è dunque un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all'uso delle armi ed attività ad esse collegate.

Il cammino dell'obiezione di coscienza in Italia non è stato facile.

L'Obiezione di Coscienza

La storia dell'OdC, in senso lato, inizia con l'unità d'Italia.
La coscrizione obbligatoria introdotta nel 1861, incontrò una grandissima resistenza soprattutto tra la popolazione rurale del meridione, che non ne capiva i motivi ed era costretta a subirla forzatamente.
La risposta dello stato fu la massiccia repressione attuata dall'esercito piemontese.
Il malcontento popolare non si attenuò, anzi toccò il suo culmine durante la grande guerra del 1915-18: furono circa 470.000 i processi per renitenza alla leva, e oltre un milione per altri reati militari come diserzione , procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammutinamento.
Nell'Agosto del 1917 gli operai di Torino si rivoltarono contro l'assurdità della guerra: la repressione fu durissima, decine i morti.
Dopo la disfatta di Caporetto, che vide un vero e proprio "sciopero militare" tra i soldati, si intensificò la repressione con fucilazioni di interi reparti.
La protesta popolare era spontanea, dettata da un'istintiva avversione alle istituzioni militari e gli orrori ( i "macelli" ) della guerra, ma non era incanalata in alcuna forma organizzata.

I primi due casi di OdC nel secondo dopoguerra si verificano alla fine degli anni '40, e fanno riferimento a Rodrigo Castiello ( pentecostale) ed Enrico Ceroni (testimone di Geova) che furono inquisiti.

Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), nonviolento, finito in carcere per 10 mesi; liberato fu condannato di nuovo e ritornò in carcere finché fu prosciolto dal dovere del servizio militare.

Nel 1949, dopo i primi casi di obiezione di coscienza, il socialista Calossi presentò il primo disegno di legge per il riconoscimento dell'obiezione. Nel '57 e nel '62 il socialista Basso ripropose l'iniziativa, coperta dall'oblio dell'indifferenza parlamentare e dalla ostilità del governo e delle gerarchie militari.

All'inizio degli anni '60 si hanno i primi casi di obiettori cattolici che dichiarano di voler vivere integralmente la non violenza evangelica, espressa dai comandamenti "non uccidere" e "ama il prossimo tuo come te stesso".
Il primo cattolico che basò il suo rifiuto su motivi di fede fu Gozzini nel 1962, seguito da padre Balducci che fu attaccato dalla chiesa ufficiale e difeso da don Milani che, in questa occasione, scrisse l'opuscolo "L'obbedienza non è più una virtù".

I due sacerdoti, Padre Ernesto Balducci e Don Lorenzo Milani, vennero processati per apologia di reato.
Don Milani, nel frattempo deceduto (1967), subì l'onta della condanna. Il resto della chiesa sembrò disinteressarsi al problema.
Questi processi scossero l'opinione pubblica e portarono alla ribalta il problema dell'obiezione di coscienza, registrando importanti prese di posizione a favore dell'OdC.

Intanto, sempre negli anni '60, Il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizzò la proiezione del film "Non uccidere" - incentrato sul tema dell'obiezione di coscienza -nonostante il divieto imposto dalla censura.

Fino alla fine degli anni '60, il numero degli obiettori rimase basso, quasi tutti testimoni di Geova con poche eccezioni, anarchici, nonviolenti, socialisti e pochissimi cattolici; molti obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato. La legge Pedini (1966) sembrò che potesse offrire una soluzione attraverso una specie di servizio civile nel terzo mondo; ma la legge si rivelò ambigua, insufficiente e la sua applicazione ancora peggiore; una legge fatta per pochi privilegiati i quali potevano mettersi al servizio di ditte private, enti statali e religiosi interessati a impiegare nei paesi sottosviluppati personale poco pagato.

Dopo il '68 l'obiezione per motivi politici, oltre a quelli etico-religiosi si afferma come mai prima.
L'analisi dell'esercito come istituzione che serve a mantenere un rapporto di pericoloso dominio dello stato sulla società civile, si collega alle lotte più ampie per i diritti civili condotte nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri.

Cresceva il numero dei giovani che sceglievano il carcere al servizio militare: era ormai un problema da risolvere.

Nel 1970/71 gruppi di 6-7 persone fecero obiezioni collettive con motivazioni soprattutto politiche; nel 1972 gli obiettori in carcere erano varie decine, oltre 250 testimoni di Geova.

La classe politica, messa alle corde dal vasto movimento d'opinione nato nella società e dal contemporaneo intensificarsi di azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, approvò, pur sotto l'influenza delle gerarchie militari e delle forze politiche contrarie, il disegno di legge Marcora, restrittivo e punitivo, invece di quello Fracanzani più attinente alle richieste delle organizzazioni.
Passò così la legge 15 dicembre 1972, n. 772 che dava il diritto all'obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici.

La legge "Marcora" rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare non armato. Con questa legge l'obiezione di coscienza non veniva ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio civile restava nelle mani del Ministero della Difesa.

La legge restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali militari) fece nascere subito un movimento di lotta degli obiettori che si unirono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC).

Per anni gli Enti e le Associazioni si sono battute per una modifica della legge e per il pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Nel 1992 il Parlamento licenziò un nuovo testo di legge, ma l'allora Presidente Francesco Cossiga, rifiutò di firmarla per incostituzionalità, la rinviò al Parlamento con una serie di note di perplessità sul fenomeno OdC. Il giorno dopo il Presidente sciolse le Camere e la legge tornò in alto mare.

Il numero di obiettori é andato crescendo: 16.000 domande nel 1990, 30.000 domande nel 1994, 70.000 nel 1998.

Dopo una serie di altri tentativi falliti nel corso della XI e XII Legislatura, nel luglio del 1998 si giunge finalmente all'approvazione della legge 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Con questa ultima legge l'obiezione di coscienza non è più un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona: il Servizio Civile rappresenta un modo alternativo di "servire la patria", con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide.

I giovani possono scegliere di difendere la Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo civile. La gestione del servizio civile sostitutivo del servizio militare passa all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000).

Siamo a una svolta, sono ormai maturi i tempi per una radicale riforma del Servizio Militare.
La Legge 14 novembre 2000, n. 331 recante "Norme per l'istituzione del Servizio Militare professionale", muta profondamente la natura del Servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così la conclusione della obiezione di coscienza a partire dal 2007.

Nell'agosto 2004 dopo appena un lustro dalla promulgazione della legge 230, il Parlamento anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria con la legge 23 agosto 2004 n. 226, "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore". 

Il Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 prevede, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1° luglio 2005.
Si chiude un capitolo della storia istituzionale del nostro Paese e si schiude una nuova prospettiva al passo coi tempi e con le esigenze della società: il Servizio Civile Nazionale.

Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né vuoti né rimpianti.

Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.

La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori.

L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande.
Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.
La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:

"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (…omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del Servizio civile viene creata la Consulta Nazionale del Servizio Civile ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori. La legge istituisce, inoltre, il Fondo nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere.

La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria.
Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, in oltre 25 anni di attività, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani e i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:

- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.
La prima fase è iniziata il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune.
In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati è salito a 1.488 con 7.865 volontari avviati in servizio.
Nel 2003 si è passati a 2.180 progetti con una partecipazione di 22.390 giovani.
Nel 2004 l'impiego è stato di 32.211 volontari per 3.844 progetti.
Il 5 aprile 2002 viene emanato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della Legge 64/01, il Decreto legislativo 77 con cui viene regolamentata la materia.

Nel febbraio 2004 viene costituito il Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN.
Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Dal 1° gennaio 2005 entra in vigore -ai sensi dell'art.2 del D.L. 9 novembre 2004 n°266- l'art. 3 comma 1 del d.lgs n°77 del 5 aprile 2002 che innalza il limite di età dei volontari a 28 anni.

Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005, n° 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta.

In tale contesto il Servizio Civile costituisce una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale.

Le istituzioni della Repubblica Italiana non creano lo spirito della partecipazione civica, ma hanno la responsabilità di dargli sostegno e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001 n° 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" è il segno di questa responsabilità.

Contatti

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